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Pantelleria: moscato e passito D.O.C.

Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Moscato di Pantelleria naturale" o "Moscato di Pantelleria" e "Moscato passito di Pantelleria" o "Passito di Pantelleria" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 e successiva modifica, e' modificata in "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e "Pantelleria" ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e "Pantelleria" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.

Art. 2.

I soggetti che intendono produrre e porre in commercio, gią a partire dalla vendemmia 2000, i vini a denominazione di origine controllata "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e "Pantelleria" ed i cui vigneti non sono compresi, in tutto o in parte nell'albo dei vigneti corrispondente alla denominazione di origine controllata che con il presente decreto viene modificata, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve.

Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2 possono essere iscritti a titolo provvisorio, e solo per l'annata 2000, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione siciliana la richiesta risulti fondata, anche nel caso in cui non siano stati effettuati, per impossibilitą tecnica, gli accertamenti di idoneitą previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

I vini sottoposti ad esami chimico-fisici ed organolettici ai fini della designazione con la denominazione di origine controllata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 e successiva modifica che trovansi gią confezionati, in via di confezionamento o allo stato sfuso possono essere immessi in commercio con tale denominazione, fino ad esaurimento delle scorte, previa denuncia all'ufficio repressioni delle frodi competente per territorio entro lo stesso termine indicato all'art. 2.

I vini ottenuti dalla vendemmia 2000 e sottoposti ad esami chimico-fisici ed organolettici, nel rispetto della disciplina fissata dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 e successiva modifica, possono rivendicare la denominazione di origine controllata "Moscato di Pantelleria naturale" o "Moscato di Pantelleria" e "Moscato passito di Pantelleria" o "Passito di Pantelleria".

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e "Pantelleria" e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarą pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2000

Il direttore generale: Ambrosio

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