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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE D'ORIGINE CONTROLLATA "MOSCATO DI PANTELLERIA", "PASSITO DI PANTELLERIA" E "PANTELLERIA".
Art. 1.
Denominazioni e vini
La denominazione d'origine controllata "Moscato di Pantelleria" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.
La denominazione d'origine controllata "Passito di Pantelleria" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.
La denominazione d'origine controllata "Pantelleria" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Moscato liquoroso, Moscato spumante, Moscato dorato, Passito liquoroso, Zibibbo dolce e bianco, anche frizzante.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini di cui al precedente art. 1 devono essere ottenuti esclusivamente con uve del vitigno zibibbo.
Per il solo tipo bianco, anche frizzante, possono concorrere alla produzione uve provenienti dai vigneti composti, nell'ambito aziendale, oltre che dal vitigno zibibbo, dai vitigni a bacca bianca delle
varietà raccomandate e autorizzate per la provincia di Trapani in misura non superiore al 15%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di provenienza delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e "Pantelleria" comprende esclusivamente i terreni vocati alla
qualità dell'intera isola di Pantelleria, in provincia di Trapani.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di
qualità.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non
può essere inferiore a 2.000 in coltura specializzata.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli
già usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
La regione Sicilia può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
 
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