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Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'appassimento delle uve e l'alcolizzazione dei tipi liquorosi, devono essere effettuate nell'isola di Pantelleria.
Le operazioni di spumantizzazione e frizzantatura devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della regione autonoma della Sicilia.
L'imbottigliamento dei vini "Moscato di Pantelleria" e "Passito di Pantelleria" deve avvenire all'interno della zona di vinificazione.
In deroga, il Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Sicilia,
può consentire l'imbottigliamento dei vini anzidetti anche al di fuori della zona sopra indicata,
purché gli interessati che ne fanno domanda abbiano stabilimenti situati all'interno del territorio amministrativo della regione autonoma della Sicilia e dimostrino di avere eseguito l'imbottigliamento di tali vini da almeno 3 anni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione. L'ammissione a tale deroga e' comunicata agli ispettorati repressione frodi e alle camere di commercio competenti per territorio.
L'imbottigliamento dei vini "Pantelleria" Moscato liquoroso, Moscato spumante, Moscato dorato, Passito liquoroso, Zibibbo dolce e bianco, anche frizzante, deve avvenire all'interno del territorio amministrativo della regione autonoma della Sicilia.
Qualora le uve di uno stesso vigneto vengano utilizzate per la produzione di tipi diversi previsti dall'art. 1 devono essere rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente ad una data tipologia sia per le rimanenti uve destinate ad altra tipologia.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in
conformità alle norme comunitarie e nazionali in materia.
In particolare la tipologia Moscato dorato deve osservare le seguenti condizioni di produzione:
essere stato elaborato direttamente dai produttori viticoli a partire dalle loro vendemmie;
provenire da vigneti entrati in produzione da più di tre anni alla data del 1o settembre di ogni anno;
derivare da mosti con un contenuto minimo naturale iniziale in zucchero di 250 gr per litro, eventualmente ottenuto con adeguato appassimento delle uve con uno dei metodi ammessi dalla relativa normativa in vigore;
essere ottenuto, senza altro arricchimento, mediante addizione di alcole di origine viticola corrispondente in alcol puro al 5% minimo del volume dei mosti elaborati ed al massimo alla minore delle seguenti proporzioni: 10% del volume dei mosti elaborati o 40% del tenore alcolico volumico totale del prodotto finito rappresentato dalla somma del tenore in alcol svolto con l'equivalente del tenore in alcol potenziale, calcolato sulla base dell'1% volumico di alcol puro per 17,5 gr di zucchero residuo per litro;
avere un titolo alcolimetrico complessivo minimo del 21,5% con un minimo del 15,5% svolto ed una ricchezza zuccherina minima di 100 gr per litro;
essere stato aggiunto obbligatoriamente dell'alcole di origine viticola in una o al massimo due volte nella cantina del produttore.
I vini "Moscato di Pantelleria" e "Passito di Pantelleria", devono provenire da uve sottoposte in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, ad appassimento al sole. E' consentita la protezione delle uve da eventuali intemperie. Per tali vini e' escluso qualsiasi arricchimento del mosto o del vino, tranne l'eventuale aggiunta, anche dopo il 30 novembre di ogni anno, di uva appassita al sole con una concentrazione massima in zuccheri del 60%.
I tipi Moscato liquoroso e Passito liquoroso devono essere ottenuti da uve sottoposte in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, a conveniente appassimento mediante uno o
più procedimenti, tecniche ed attrezzature permessi dalla normativa in materia.
Per l'ottenimento di tali vini deve essere escluso qualsiasi arricchimento tranne l'aggiunta obbligatoria di alcole di origine viticola da effettuarsi durante o dopo la fermentazione e per il Passito liquoroso l'eventuale aggiunta di uva passa con una concentrazione massima in zuccheri del 60%.
Nella vinificazione delle uve sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini derivati le loro peculiari caratteristiche e l'arricchimento e' consentito, per i tipi non espressamente esclusi dal presente disciplinare, alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferme restando le rese vino- ettaro di cui a questo stesso disciplinare.
 
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