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La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, dopo ogni eventuale pratica enologica, salvo l'aggiunta obbligatoria di alcole di origine viticola per i tipi ove e' prevista, devono essere rispettivamente i seguenti:
| Vino |
Resa uva fresca/vino % |
Litri vino/ettaro
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| "Moscato di Pantelleria" |
60 |
6.000 |
| "Passito di Pantelleria" |
40 |
4.000 |
| "Pantelleria" Moscato liquoroso |
60 |
6.000 |
| "Pantelleria" Moscato spumante |
70 |
7.000 |
| "Pantelleria" Moscato dorato |
50 |
5.000 |
| "Pantelleria" Passito liquoroso |
50 |
5.000 |
| "Pantelleria" Zibibbo dolce |
70 |
7.000 |
| "Pantelleria" Bianco e Frizzante |
70 |
7.000 |
Qualora la resa uva fresca/vino superi i rispettivi limiti di cui sopra di non oltre il 5%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
Il vino "Passito di Pantelleria" non puņ essere immesso al consumo prima del 1o luglio dell'anno successivo alla vendemmia.
Il tipo "Pantelleria" Passito liquoroso non puņ essere immesso al consumo prima del 1o febbraio dell'anno successivo alla vendemmia.
 
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